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	<title>ClimatizzazioneNews</title>
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	<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:11:31 +0000</pubDate>
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		<title>Unico INVERTER DC di Olimpia Splendid</title>
		<link>http://www.climatizzazionenews.it/2010/06/unico-inverter-dc-di-olimpia-splendid/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Climatizzazione residenziale]]></category>

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		<description><![CDATA[Unico INVERTER DC Ã¨ un climatizzatore senza unitÃ  esterna a tecnologia Inverter DC.
E&#8217; un sistema dalle elevate prestazioni, in grado di creare il clima ideale, caldo-freddo, in doppia classe A; Ã¨ silenzioso e ridotto nei consumi.

Con il nuovo Unico Inverter DC, Olimpia Splendid ha messo a punto un climatizzatore domestico ottimo per efficienza, consumi, funzionalitÃ , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unico INVERTER DC Ã¨ un climatizzatore senza unitÃ  esterna a tecnologia Inverter DC.<br />
E&#8217; un sistema dalle elevate prestazioni, in grado di creare il clima ideale, caldo-freddo, in doppia classe A; Ã¨ silenzioso e ridotto nei consumi.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1008" title="unico" src="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/06/unico.jpg" alt="unico" width="200" height="170" /></strong><br />
Con il nuovo Unico Inverter DC, Olimpia Splendid ha messo a punto un climatizzatore domestico ottimo per efficienza, consumi, funzionalitÃ , prestazioni ed estetica.<br />
La tecnologia inverter DC Ã¨ stata applicata al mondo dei monovolume senza unitÃ  esterna, con risultati eccellenti.</p>
<p><strong>Tecnologia INVERTER </strong></p>
<p>Rispetto al sistema on-off, l&#8217;inverter permette di raggiungere piÃ¹ rapidamente la temperatura desiderata e di mantenerla costante, senza sbalzi.<br />
Le macchine Inverter DC Olimpia Splendid garantiscono piÃ¹ silenziositÃ  e meno consumo.<br />
La tecnologia Inverter assicura cosÃ¬ la massima efficienza al fine di ottenere il comfort ottimale riducendo al tempo stesso la spesa.</p>
<p><strong>StabilitÃ  della temperatura ambiente<br />
</strong><br />
Oltre a raggiungere piÃ¹ rapidamente la temperatura voluta, che si tratti di fresco o di caldo, la tecnologia Inverter permette un miglior controllo della temperatura ambiente, limitandone al minimo le oscillazioni.</p>
<p><strong>Due potenze, quattro modelli, due con pompa di calore<br />
</strong><br />
I quattro modelli e le due potenze consentono una scelta su misura per ogni esigenza.</p>
<p>1. UNICO INVERTER DC 9 SF (solo freddo)<br />
2. UNICO INVERTER DC 9 HP (con pompa di calore)<br />
3. UNICO INVERTER DC 12 SF (solo freddo)<br />
4. UNICO INVERTER DC 12 HP (con pompa di calore)</p>
<p>Nella tecnologia inverter Olimpia Splendid la pompa di calore raggiunge altissimi livelli di efficienza, equilibrando il fresco ideale con un caldo veramente efficace, da utilizzare per tutto l&#8217;inverno e non solo nelle mezze stagioni.</p>
<p><strong>Maggior efficienza, minori consumi </strong></p>
<p>La tecnologia Inverter DC ottimizza l&#8217;efficienza e diminuisce radicalmente i consumi, fino al 30%, oltre ad assicurare una totale regolaritÃ  di funzionamento, che si traduce in prestazioni superiori, garantendo agli utenti il massimo dei risultati con il minimo della spesa. Il rapporto potenza ed energia consumataÃ¨ fra i piÃ¹ favorevoli del mercato.<br />
I climatizzatori Unico Inverter DC sono classificati in doppia classe A.</p>
<p><strong>PiÃ¹ alte prestazioni<br />
</strong><br />
Il sistema inverter Olimpia Splendid controlla costantemente la velocitÃ  di rotazione del compressore, che Ã¨ a velocitÃ  differenziata, in modo da garantire prestazioni ottimali senza sbalzi in qualsiasi condizione di impiego con il rapido raggiungimento della temperatura impostata ed il suo mantenimento, evitando grandi scostamenti.</p>
<p><strong>Elevato comfort grazie a portata e distribuzione ottimali dell&#8217;aria<br />
</strong><br />
La portata e la distribuzione dell&#8217; aria sono tra gli elementi fondamentali per creare un perfetto comfort.<br />
Unico Inverter genera sino ad un massimo di 490 m3/h di aria, immessa efficacemente nell&#8217; ambiente anche grazie all&#8217; ampia dimensione del flap (690&#215;60 mm).<br />
Questo si traduce in minori consumi a paritÃ  di raffreddamento/riscaldamento.</p>
<p><strong>Un design ancora piÃ¹ raffinato per una presenza ancor meno invasiva<br />
</strong><br />
Unico Inverter DC si segnala anche sul piano del design, firmato King e Miranda, che hanno voluto un oggetto in grado di inserirsi in ogni ambiente, con discrezione ma anche con carattere, sottile ed essenziale, adatto a qualsiasi contesto.</p>
<p><strong>Manutenzione e pulizia filtri piÃ¹ facili che mai<br />
</strong><br />
Unico Inverter DC Ã¨ stato sviluppato affinchÃ¨ l&#8217;accessibilitÃ  alla macchina, in caso di manutenzione, sia massima: l&#8217;unitÃ Ã¨ stata concepita in maniera modulare e tutte le sezioni sono separate e raggiungibili senza difficoltÃ .<br />
La pulizia dei filtri Ã¨ estremamente semplice. L&#8217;accesso ai filtri avviene sollevando delicatamente il flap dell&#8217; aria. A questo punto una facile operazione consente di estrarre il doppio filtro per procedere alla pulizia dello stesso.<br />
Unico Inverter Ã¨ dotato di due tipologie di fitri: un filtro elettrostatico che controlla ed annulla piccole particelle ed emissioni come fumo, polvere, pollini, peli di animali, prevenendo reazioni allergiche, ed un filtro ai carboni attivi che elimina cattivi odori e rende inattivi eventuali gas nocivi per la salute.</p>
<p><strong>Installazione<br />
</strong><br />
Unico inverter DC Ã¨ stato studiato e sviluppato per essere installato in alto e in basso.<br />
I tempi per predisporre la macchina per un tipo di montaggio piuttosto che un altro, grazie ad innovative scelte tecniche, sono estremamente ridotti (pochi minuti).<br />
L&#8217; installazione viene fatta tutta dall&#8217; interno, evitando difficili operazioni di predisposizione e relativi costi. Il risultato estetico esterno Ã¨ quello di un impatto visivo minimo grazie alla sola presenza di due piccole griglie da 202 mm di diametro.*</p>
<p>* Grazie al mantenimento dello stesso interasse dei fori di entrata e di uscita dell&#8217;aria e alla predisposizione per essere installato anche con fori da 162 mm di diametro, Unico Inverter puÃ² facilmente sostituire i modelli Unico Star e Unico Sky precedentemente installati.</p>
<p><strong>Totale silenziositï¿½<br />
</strong><br />
Il silenzio Ã¨ d&#8217;oro. Ma Ã¨ ancora piÃ¹ prezioso se riguarda un climatizzatore collocato negli ambienti domestici. Silenzio di giorno, in modo da non disturbare le attivitÃ  quotidiane.<br />
Ma soprattutto di notte, perchÃ© il silenzio Ã¨ veramente il miglior amico del sonno.<br />
Unico Inverter DC raggiunge un livello di silenzio inimmaginabile grazie all&#8217;esclusiva tecnologia di ultima generazione.</p>
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		<item>
		<title>Kirigamine di nuovo on air</title>
		<link>http://www.climatizzazionenews.it/2010/06/kirigamine-di-nuovo-on-air/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[A volte basta una piccola energia per raggiungere massime prestazioni. Proprio come accade con Kirigamine, la linea di climatizzatori a parete top di gamma in fatto di apparecchi con tecnologia DC Inverter che coniuga elevate prestazioni e minimi consumi. Kirigamine permette infatti di risparmiare energiaÂ  e contenere in modo rilevante i costi in bolletta, essendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte basta una piccola energia per raggiungere massime prestazioni. Proprio come accade con <a href="http://www.mitsubishielectric.it/climatizzazione/prodotti/prodotti.php?subNav=1&amp;subNav2=2&amp;idCat=2&amp;subCat=1&amp;idProd=0" target="_blank" class="liexternal"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Kirigamine</strong></span></a>, la linea di climatizzatori a parete <strong>top di gamma in fatto di apparecchi con tecnologia DC Inverter</strong> che coniuga elevate prestazioni e minimi consumi. Kirigamine permette infatti di risparmiare energiaÂ  e contenere in modo rilevante i costi in bolletta, essendo dotato di un&#8217;efficienza energetica molto al di sopra degli standard richiesti per laÂ  Classe A.</p>
<p>Lo spot, firmato dall&#8217;agenzia Red Cell con la regia del pluripremiato direttore belga <strong>Koen Mortier</strong>, racconta il viaggio di una barchetta di carta spinta in mare dal soffio di un bambino giapponese e raccolta, dopo aver attraversato il continente sfidando le correnti e le intemperie, da un suo coetaneo italiano. Una metafora immediata che rimanda al claim della campagna: &#8220;<strong>Una piccola energia puÃ² darti grandi risultati</strong>&#8220;. A patto, perÃ², di avere un climatizzatore Kirigamine di Mitsubishi Electric. Il film sceglie di evocare il rispetto per l&#8217;ambiente attraverso la poesia delle immagini: il messaggio, infatti, intende suggerire al consumatore che il risparmio energetico ha un valore non solo economico, ma anche e soprattutto <strong>di rispetto per l&#8217;ambiente che ci circonda</strong>.</p>
<p>Lo spot Ã¨ andato in onda nella seconda metÃ  di maggio sulle principali <strong>reti RAI e Mediaset</strong>. A supporto della campagna televisiva sono state pianificate anche una <strong>campagna on line </strong>sui siti di informazione (corriere.it. repubblica.it, gazzetta.it, lastampa.it e ilsole24ore.com) e sul sito meteo.it e una <strong>campagna stampa</strong>, con due soggetti.</p>
<p>Il primo, pianificato sul Corriere della Sera, Ã¨ dedicato al prodotto e riprende la creativitÃ  dello spot televisivo; il <strong>secondo soggetto</strong>, pianificato su Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, Ã¨ invece <strong>dedicato ai partner di Mitsubishi Electric: 51 installatori qualificati </strong>in tutto il territorio nazionale che offrono un servizio completo e personalizzato, in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. Anche questo secondo soggetto riprende il tema della barchetta di carta simbolo di Kirigamine, ma questa volta &#8220;personalizzata &#8221; con le foto degli <strong>Installatori Qualificati Partner </strong>Mitsubishi Electric. PerchÃ© dietro un grande risultato c&#8217;Ã¨ sempre anche un grande professionista.</p>
<p><strong>Qualche curiositÃ  sullo spot&#8230;</strong><br />
Il film Ã¨ stato <strong>girato all&#8217;Argentario</strong>, in Toscana. La casa giapponese Ã¨ stata ricostruita sulla spiaggia, tra i pini: una perfetta abitazione in stile nipponico completa di tutto, tranne che del soffitto. Lo shooting Ã¨ durato tre giorni.</p>
<p>Per girare lo spot sono stati utilizzati ben <strong>quattro modellini di barchetta di carta</strong>: il piÃ¹ piccolo misurava solo pochi centimetri, il piÃ¹ grande era<strong> lungo 6 metri</strong> e completo di motore, timone e deriva. Gli iceberg sono stati realizzati in polistirolo, mentre la scena dello squalo ha per protagonista un modellino di plastica di 10 cm.</p>
<p>La <strong>colonna sonora</strong>, dal titolo &#8220;Someday&#8221; Ã¨ stata composta dal musicista Fernando ArnÃ² e cantata da Malika Ayane</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>MCE 2010: ecco i numeri</title>
		<link>http://www.climatizzazionenews.it/2010/06/mce-2010-ecco-i-numeri/</link>
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		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiere ed Eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[157.447 visitatori di cui 33.383 provenienti dall&#8217;estero, un&#8217;area espositiva di 325.000 mq e 2.300 espositori: sono questi i numeri della 37Â° edizione di Mostra Convegno Expocomfort, imperdibile vetrina internazionale dell&#8217;eccellenza tecnologica nei settori idrotermosanitario e dei sistemi di climatizzazione.

Un bilancio decisamente positivo, che dimostra l&#8217;interesse degli operatori per il tema centrale scelto per l&#8217;edizione 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>157.447 visitatori</strong> di cui <strong>33.383 provenienti dall&#8217;estero</strong>, un&#8217;area espositiva di <strong>325.000 mq</strong> e <strong>2.300 espositori</strong>: sono questi i numeri della 37Â° edizione di <strong>Mostra Convegno Expocomfort</strong>, imperdibile vetrina internazionale dell&#8217;eccellenza tecnologica nei settori idrotermosanitario e dei sistemi di climatizzazione.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1001" title="mce" src="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/06/mce.jpg" alt="mce" width="250" height="167" /></p>
<p>Un bilancio decisamente positivo, che dimostra l&#8217;interesse degli operatori per il tema centrale scelto per l&#8217;edizione 2010 -Â <strong> l&#8217;innovazione in tema di risparmio ed efficienza energetica</strong> - e che trova conferma anche nei dati relativi al gradimento dei partecipanti:<strong> l&#8217;80% dei visitatori </strong>si Ã¨ infatti dichiarato <strong>molto o abbastanza soddisfatto</strong> della manifestazione, mentre scende all&#8217;1% (contro il 4% della precedente edizione) la percentuale degli insoddisfatti.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Detrazione 36% e Iva agevolata del 10%</title>
		<link>http://www.climatizzazionenews.it/2010/06/detrazione-36-e-iva-agevolata-del-10/</link>
		<comments>http://www.climatizzazionenews.it/2010/06/detrazione-36-e-iva-agevolata-del-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climatizzazionenews.it/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[In cosa consiste 

La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione Irpef del 36 per cento ,e Iva agevolata al 10%,per le spese di ristrutturazione di abitazioni.

La ripartizione della detrazione Ã¨ stabilita in 10 anni
Su quali lavori Ã¨ prevista
Tra quelli che piÃ¹ ci interessano &#8230;

Sostituzione caldaia
Sostituzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In cosa consiste </strong></p>
<ul>
<li>La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione Irpef del 36 per cento ,e Iva agevolata al 10%,per le spese di ristrutturazione di abitazioni.</li>
</ul>
<p>La ripartizione della detrazione Ã¨ stabilita in 10 anni</p>
<p><strong>Su quali lavori Ã¨ prevista</strong></p>
<p>Tra quelli che piÃ¹ ci interessano &#8230;</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>Sostituzione caldaia</li>
<li>Sostituzione dei climatizzatori</li>
<li>Manutenzione straordinaria (sostituzione componenti) delle caldaie e dei climatizzatori</li>
<li>Nuovo impianto termico,senza opere edilizie</li>
<li>Nuovo impianto termico,con opere edilizie esterne</li>
<li>Sostituzione o riparazione dell&#8217;impianto termico</li>
<li>Sostituzioni impianti sanitari</li>
</ul>
<p>Â </p>
<p><strong>Chi puÃ² usufruirne</strong></p>
<p>Le persone fisiche,quali</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>Proprietario o il nudo proprietario</li>
<li>Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto,uso,abitazione o superficie)</li>
<li>Chi occupa l&#8217;immobile a titolo di locazione o comodato</li>
<li>I soci di cooperative divide e indivise</li>
<li>I soci delle societÃ  semplici</li>
</ul>
<p>â€¢ Gli imprenditori individuali,limitatamente agli immobili che non rinetrano fra quelli strumentali o merce</p>
<p>Â </p>
<p><strong>Qual Ã¨ la massima detrazione</strong></p>
<ul>
<li>Il limite massimo di spesa da suddividere in 10 anni Ã¨ pari a â‚¬ 48.000</li>
</ul>
<p><strong>Cosa fare per fruire della detrazione</strong></p>
<p>Â </p>
<ul class="unIndentedList">
<li>Prima dell&#8217;inizio dei lavori Ã¨ necessario inviare ,tramite raccomandata,la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modulo ,che si puÃ² reperire presso</li>
</ul>
<p>1. il nostro centro assistenza autorizzato Vaillant<br />
2. gli uffici locali dell&#8217;Agenzia delle entrate<br />
3. nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it ,<br />
e inviarla a:<br />
Agenzia delle entrate-Centro Operativo di Pescara-Via Rio Sparto 21-65129 Pescara<br />
&#8230; allegando anche la seguente documentazione (per la sostituzione caldaia)</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>I dati catastali</li>
<li>La fotocopia delle ricevute ICI ,a decorrere dal 1997,se dovuta</li>
</ul>
<p>Nb.In luogo di tutta la documentazione prevista,i contribuenti possono produrre un autocertificazione ,ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000,attestante il possesso della stessa e la disponibilitÃ  ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari</p>
<p>Â </p>
<p><strong>Chi compila la documentazione</strong></p>
<p>Â </p>
<ul class="unIndentedList">
<li>La documentazione puÃ² essere compilata direttamente dai contribuenti,e a richiesta anche dal nostro personale qualificato</li>
</ul>
<p>Â </p>
<p><strong>Come effettuare i pagamenti</strong></p>
<ul>
<li>I pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la casuale del versamento,il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale ,o numero di partita iva del beneficiario del pagamento</li>
</ul>
<p><strong>A chi rivolgermi per maggiori informazioni</strong></p>
<p>Â </p>
<ul class="unIndentedList">
<li>Ai <a href="http://www.caldaieclimatizzatoriepannellisolari.it/Directory/" class="liexternal">Centri Assistenza del Portale </a></li>
<li>sito ENEA<a href="http://www.acs.enea.it/" class="liexternal"> www.acs.enea.it</a></li>
</ul>
<p>â€¢ sito Agenzia Entrate <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/" class="liexternal">www.agenziaentrate.gov.it</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il prezzo corretto dei climatizzatori</title>
		<link>http://www.climatizzazionenews.it/2010/06/il-prezzo-corretto-dei-climatizzatori/</link>
		<comments>http://www.climatizzazionenews.it/2010/06/il-prezzo-corretto-dei-climatizzatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guida acquisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climatizzazionenews.it/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217;uso domestico esistono diverse tipologie di impianti e ovviamente saranno differenti anche i prezzi dei climatizzatori. Essi si differenziano per le dimensioni, per il posizionamento (fisso o mobile), per la costituzione (a unitÃ  raggruppate o separate) e per il tipo di refrigerante che utilizzano. Tutte queste caratteristiche vanno poi inevitabilmente a differenziare i prezzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per l&#8217;uso domestico esistono diverse tipologie di impianti e ovviamente saranno differenti anche i prezzi dei climatizzatori. Essi si differenziano per le dimensioni, per il posizionamento (fisso o mobile), per la costituzione (a unitÃ  raggruppate o separate) e per il tipo di refrigerante che utilizzano. Tutte queste caratteristiche vanno poi inevitabilmente a differenziare i prezzi dei climatizzatori. La tipologia di climatizzatore dipende dalle vostre esigenze che vanno chiarite bene prima dell&#8217;acquisto considerando che ai <a href="http://www.caldaieclimatizzatoriepannellisolari.it/Prodotti/" class="liexternal">prezzi climatizzatori </a>sono da aggiungere i costi energetici.</p>
<h2>Tipologie e prezzi climatizzatori.</h2>
<p>I climatizzatori servono a regolare la temperatura di una singola stanza, ma possono anche essere montati in multisplit per servire tutte le stanze della casa. In base ai modelli, i <a href="http://www.caldaieclimatizzatoriepannellisolari.it/Prodotti/" class="liexternal">prezzi dei climatizzatori </a>saranno diversi.<br />
Le piÃ¹ diffuse tipologie di climatizzatori sono:<br />
climatizzatori trasportabili tipo split<br />
climatizzatori trasportabili monoblocco<br />
climatizzatori fissi tipo splitÂ<br />
climatizzatori fissi monoblocco.</p>
<h2>I prezzi climatizzatori nel dettaglio.</h2>
<p>I climatizzatori portatili monoblocco sono i piÃ¹ economici, ma consumano molto e rinfrescano poco! I prezzi di questi climatizzatori vanno dai 350 â‚¬ ai 1.350 â‚¬.<br />
I climatizzatori portatili tipo split hanno il difetto di essere molto rumorosi, oltre al fatto che vanno usati con un tubo che vada verso l&#8217;esterno, quindi, o con un apposito foro nella finestra, o lasciando aperta le stessa, con conseguente dispersione del fresco. I prezzi climatizzatori portatili split vanno da 800 â‚¬ a 1.500 â‚¬.<br />
I climatizzatori fissi monoblocco possono essere usati sia per creare frescura che per creare calore e i prezzi di questi modelli di climatizzatori vanno dagli 800 â‚¬ ai 1.600 â‚¬.<br />
I <a href="http://www.caldaieclimatizzatoriepannellisolari.it/Prodotti/" class="liexternal">prezzi climatizzatori </a>fissi tipo split variano in base al numero di unitÃ  che si decide di installare e si parte da un minimo di 1.400 â‚¬ per arrivare ad un massimo di 4.000 â‚¬.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climatizzazionenews.it/2010/06/il-prezzo-corretto-dei-climatizzatori/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CONDIZIONATORI: IVA AGEVOLATA AL 10%</title>
		<link>http://www.climatizzazionenews.it/2010/05/condizionatori-iva-agevolata-al-10/</link>
		<comments>http://www.climatizzazionenews.it/2010/05/condizionatori-iva-agevolata-al-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agevolazioni fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climatizzazionenews.it/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[
IVA AGEVOLATA: FATTISPECIE e MODALITA&#8217; DI CALCOLO
FATTISPECIE

Per i lavori di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (rispettivamente lettere c) erealizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa, l&#8217;IVA Ã¨ a
d), art.31, legge 05/08/1978, n. 457)
regime pari al 10%, come previsto dalla tabella A, parte III, n.127-terdecis e 127-quaterdecis, allegata alha reintrodotto, a seguito di autorizzazione
D.P.R. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<p align="left">IVA AGEVOLATA: FATTISPECIE e MODALITA&#8217; DI CALCOLO</p>
<p align="left">FATTISPECIE</p>
<p></strong></p>
<p align="left">Per i <strong>lavori di restauro </strong>e <strong>risanamento conservativo </strong>e <strong>ristrutturazione edilizia </strong>(rispettivamente lettere <strong>c) e</strong>realizzate su immobili a prevalente destinazione abitativa, l&#8217;IVA Ã¨ a</p>
<p align="left">d), art.31, legge 05/08/1978, n. 457)</p>
<p align="left">regime pari al 10%, come previsto dalla <strong>tabella A, parte III, n.127-terdecis e 127-quaterdecis, allegata al</strong>ha reintrodotto, a seguito di autorizzazione</p>
<p align="left">D.P.R. 633/72.</p>
<p align="left">Per i lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria l&#8217;IVA a regime, pari al 20%, si</p>
<p align="left">applica fino al 30 settembre 2006, mentre dal 1Â° ottobre 2006 Ã¨ scesa al 10 %.</p>
<p align="left">Infatti l&#8217;art. 35, comma 35-ter, della legge 248/2006</p>
<p align="left">comunitaria, <strong>per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla</strong>per le prestazioni fatturate <strong>a</strong>.</p>
<p align="left">lettere a) e b) della predetta legge n. 457/78), l&#8217;aliquota IVA del 10%</p>
<p align="left">partire dal 1Â° ottobre 2006</p>
<p align="left">L&#8217;agevolazione quindi si applica <strong>alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di</strong>, <strong>purchÃ© questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della</strong>. Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore, <strong>l&#8217;aliquota</strong></p>
<p align="left">I beni considerati di &#8220;valore significativo&#8221;, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>ascensori e montacarichi;</li>
<li>infissi esterni ed interni;</li>
<li>caldaie;</li>
<li>videocitofoni;</li>
<li>apparecchiature di condizionamento e riciclo dell&#8217;aria;</li>
<li>sanitari e rubinetterie da bagno;</li>
<li>impianti di sicurezza.</li>
</ul>
<p><strong></p>
<p align="left">MODALITA&#8217; DI CALCOLO</p>
<p></strong></p>
<p align="left">Al fine di chiarire le <strong>modalitÃ  di calcolo </strong>valga il seguente esempio:</p>
<p align="left">Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:</p>
<p align="left">a. costo complessivo dell&#8217;intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;</p>
<p align="left">b. valore dei sanitari (bene significativo): lire 2.500,00 euro.</p>
<p align="left">Mano d&#8217;opera = 3.500 - 2.500 = 1.000</p>
<p align="left">Imponibile iva agevolata al 10% = 1000 x 2 = 2.000</p>
<p align="left">Imponibile iva al 20% = 3.500 - 2.000 = 1.500</p>
<p align="left"><strong></p>
<p align="left">Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metÃ  del valore</p>
<p align="left">complessivo, tutta la prestazione vÃ  fatturata con l&#8217;Iva al 10 %</p>
<p>.</strong></p>
<p align="left">Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati Ã¨ necessario specificare nella fattura, distintamente, la</p>
<p align="left">parte del valore cui Ã¨ applicabile l&#8217;Iva agevolata e l&#8217;eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il</p>
<p align="left">valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato</p>
<p align="left">autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.</p>
<p align="left">In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare</p>
<p align="left">n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l&#8217;aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in</p>
<p align="left">relazione all&#8217;intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del</p>
<p align="left">bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo</p>
<p align="left">pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da</p>
<p align="left">assoggettare all&#8217;aliquota del 10 % sia quella da assoggettare all&#8217;aliquota ordinaria.</p>
<p align="left">L&#8217;aliquota agevolata <strong>non si applica </strong>ai seguenti casi:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;</li>
<li>materiali o beni acquistati direttamente dal committente;</li>
<li>prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad</li>
</ul>
<p align="left">oggetto la realizzazione materiale dell&#8217;intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In quest&#8217;ultimo caso,</li>
</ul>
<p align="left">chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato</p>
<p align="left">alla ditta appaltatrice con l&#8217;aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest&#8217;ultima al</p>
<p>committente con l&#8217;aliquota al 10%.</p>
<p align="left">materiali e beni</p>
<p align="left">prestazione complessiva</p>
<p align="left">del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della</p>
<p align="left">prestazione e quello dei beni stessi.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Climatizzatori: Decoro architettonico</title>
		<link>http://www.climatizzazionenews.it/2010/05/climatizzatori-decoro-architettonico/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guida acquisti]]></category>

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		<description><![CDATA[Definizione fuori di moda, con un pizzico di sapore ottocentesco, quella di &#8220;decoro&#8221;. Con un eccezione: quella delle assemblee di condominio, dove la magica espressione &#8220;decoro architettonico&#8221; viene invocato a gran voce da colti e incolti. Il termine, tratto dalle norme sul condominio nel codice civile, viene citato talvolta correttamente, ma spesso anche a sproposito, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definizione fuori di moda, con un pizzico di sapore ottocentesco, quella di &#8220;decoro&#8221;. Con un eccezione: quella delle assemblee di condominio, dove la magica espressione &#8220;decoro architettonico&#8221; viene invocato a gran voce da colti e incolti. Il termine, tratto dalle norme sul condominio nel codice civile, viene citato talvolta correttamente, ma spesso anche a sproposito, per giustificare draconiani e inutili divieti al singolo proprietario a fare alcunchÃ©, dal mettere un vaso di fiori sul terrazzo a schermare con una tenda una finestra.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-983" title="decoro" src="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/05/decoro.jpg" alt="decoro" width="225" height="300" /></p>
<p class="Testo">L&#8217;equivoco nasce dal fatto che molti pensano che con decoro si intenda una valutazione artistica dell&#8217;aspetto dell&#8217;edificio. Se un&#8217;aggiunta, o una trasformazione, a loro personale giudizio &#8220;stanno male&#8221;, non possono essere eseguite, o quantomeno debbono ricevere l&#8217;assenso dell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>Entrambe queste convinzioni sono, come vedremo, sbagliate, perchÃ© figlie di una concezione dittatoriale del condominio. Che Ã¨ questa: &#8220;<em>in un palazzo si possono fare solo i lavori su cui i vicini sono d&#8217;accordo, soprattutto se toccano le parti che sono di proprietÃ  comune</em>&#8220;. La legge, o meglio l&#8217;articolo 1102 del codice civile, capovolge invece questo tipo di filosofia. Dice cioÃ¨ che il singolo puÃ² eseguire tutte le opere che desidera, anche se toccano le parti comuni dell&#8217;edificio. A un patto: che non metta in crisi certi precisi diritti degli altri condomini. Tra cui, appunto, quello della tutela del decoro architettonico.</p>
<p>L&#8217;Estate, che porta l&#8217;afa, Ã¨ una stagione particolarmente favorevole a liti in proposito. Le temperature africane hanno convinto molti a installare nuovi impianti di condizionamento. La conseguenza Ã¨ stato lo spuntare, sulle facciate dei palazzi, degli ingombranti e inestetici apparecchi che pescano l&#8217;aria dall&#8217;esterno, e diffondono quella calda e viziata presa dagli appartamenti.</p>
<p><strong>Casi piÃ¹ comuni di liti sul decoro</strong><br />
I casi piÃ¹ comuni di liti sul decoro sono i seguenti:</p>
<ul>
<li class="Disc">
<p class="Testo">nuovi infissi metallici alle finestre;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">installazione di tende, veneziane o verande sui balconi;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">apertura di lucernari o mansarde nei tetti;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">installazione di antenne;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">apertura di finestre, portefinestre o porte nei muri comuni;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">costruzione di balconi;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">installazione di scarichi esterni;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">installazione di unitÃ  esterne del condizionatore d&#8217;aria;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">apposizione di fioriere;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">armadietti metallici, caldaie o contatori del gas sul balcone;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">sopraelevazioni degli edifici;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">nuova ringhiera al balcone;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">cartelloni pubblicitari.</p>
</li>
</ul>
<p class="Testo">
<strong>Definizione di decoro</strong><br />
Con &#8220;decoro architettonico&#8221; Ã¨ stato intenso dai giudici &#8221; l&#8217;estetica data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell&#8217;edificio, nonchÃ© all&#8217;edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico&#8221;. In questo senso qualsiasi palazzo ha un suo decoro - anche una brutta torre in edilizia economica popolare innalzata nel periodo della ricostruzione bellica. Un caso immediatamente intuitivo di lesione del decoro sarebbe, per esempio, l&#8217;apertura di una nuova finestra fuori squadra con quelle esistenti, o la costruzione di un balcone che spunta inopinatamente da una facciata liscia, fosse anche opera di un estroso architetto di grido.<br />
Non Ã¨ quindi il tipo di opera che conta, ma come essa si inserisce nel contesto estetico dell&#8217;edificio. Per esempio un lucernario sul tetto, soprattutto se tale apertura Ã¨ eseguita con materiali e colori che si &#8220;sposano&#8221; con le tegole esistenti, Ã¨ raramente valutata come lesione. Tuttavia puÃ² ben darsi che la lesione esista, per esempio, se il lucernario Ã¨ praticato sulla copertura di tegole in cotto di un palazzo secentesco (anche non vincolato), e il tetto Ã¨ ben visibile dal vialone d&#8217;onore che conduce all&#8217;edificio.</p>
<p><strong>Condizioni per l&#8217;azione</strong><br />
La Cassazione ha ulteriormente precisato quali sono le condizioni perchÃ© esista lesione al decoro, cosÃ¬ come inteso dal codice civile. E cioÃ¨:</p>
<ul>
<li class="Disc">
<p class="Testo">la lesione deve essere &#8220;apprezzabile&#8221;, se non proprio &#8220;appariscente&#8221;; per esempio, Ã¨ dubbio che sia lesione disporre un armadietto in metallo per le scope sul balcone piÃ¹ alto di un condominio popolare, dove Ã¨ appena possibile intravederlo; viceversa, installare un&#8217;unitÃ  esterna per il condizionamento direttamente sulla facciata sul lato strada, Ã¨ in genere considerata lesione apprezzabile;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">si deve creare un pregiudizio economico, cioÃ¨ una diminuzione del valore commerciale dell&#8217;edificio e di ciascuna unitÃ  immobiliare;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">se la lesione del decoro esiste, ma Ã¨ lieve, non deve essere compensata da una qualche utilitÃ  concreta a vantaggio di tutto il condominio;</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">la lesione deve essere permanente (non lo Ã¨ il fatto di stendere dei panni sul balcone condominiale, pretura di Pisa, 3 maggio 1993);</p>
</li>
<li class="Disc">
<p class="Testo">l&#8217;unitÃ  di linee e di stile non deve essere giÃ  stata rovinata da precedenti interventi di un certo rilievo. In tal caso infatti non si puÃ² parlare piÃ¹ nÃ© di decoro nÃ© di reale pregiudizio economico.</p>
</li>
</ul>
<p class="Testo">
E&#8217; interessante, a questo proposito, ricordare una recente sentenza della Cassazione (n. 16098 del 2003), che riguardava la citazione in giudizio di un condomino, che aveva realizzato una veranda a copertura del balcone. Sia in primo grado che in appello i giudici gli avevano dato torto, praticamente senza argomentazioni, in quanto avevano affermato che la realizzazione della veranda &#8220;era illegittima in sÃ©&#8221;. La Cassazione ha rinviato invece la causa alla Corte d&#8217;Appello, perchÃ© il giudizio era insufficientemente motivato: infatti il condomino affermava, e i giudici non avevano negato, che altre alterazioni della facciata, e di ben altra dimensione, erano state realizzate nel tempo. PerciÃ² il decoro era ormai rovinato. La Cassazione ha anche negato che il condomino dovesse provare che tali alterazioni fossero state realizzate in tempi anteriori a quelle della costruzione della veranda.</p>
<p><strong>Divieti nel regolamento condominiale</strong><br />
Le condizioni in base alle quali la legge autorizza l&#8217;azione di tutela del decoro possono essere ampliate dal regolamento condominiale contrattuale (cioÃ¨ da quello approvato da tutti, in genere al momento dell&#8217;acquisto dell&#8217;appartamento). Pertanto Ã¨ ben possibile che tale regolamento vieti, per esempio, le veneziane o gli armadietti sui balconi, o addirittura si spinga fino a impedire ogni tipo di alterazione nelle linee della facciata o nelle coperture del tetto, perfino quando l&#8217;intervento possa essere giudicato un miglioramento dell&#8217;estetica del palazzo (Cassazione, n. 7398/1996).<br />
Maggiori incertezze esistono sul fatto che lo stesso divieto possa essere posto da un regolamento assembleare, cioÃ¨ votato a maggioranza degli intervenuti in assemblea e delle quote. La Cassazione, a questo proposito, si Ã¨ espressa in modo contraddittorio (per esempio nelle sentenze n. 8731 del 1998, e n. 5065/1986). Un interpretazione probabile sarebbe che il regolamento assembleare non puÃ² proibire l&#8217;esercizio di un diritto che normalmente spetta al proprietario, ma puÃ² determinare le modalitÃ  con cui tale diritto puÃ² esercitarsi. Facciamo un esempio pratico: non potrÃ  dire &#8220;no alle tende sui balconi&#8221;, ma potrÃ  definirne le proporzioni, i materiali e i colori.</p>
<p><strong>L&#8217;assenso dell&#8217;assemblea condominiale</strong><br />
Nei regolamenti, condominiali o contrattuali che siano, Ã¨ spesso contenuta una clausola: chi deve eseguire dei lavori che potrebbero ledere il decoro deve chiedere l&#8217;assenso dell&#8217;assemblea condominiale. Si Ã¨ molto discusso nei tribunali sul fatto se fosse possibile imporre tale obbligo. La Cassazione, con il formalismo giuridico che la contraddistingue, ha risolto il problema alla maniera di Pilato: la richiesta di assenso va comunque fatta, perchÃ© la prescrive il regolamento. Tuttavia la risposta dell&#8217;assemblea conta poco. Infatti se i condomini, a maggioranza, dicono &#8220;sÃ¬&#8221;, resta possibile anche a un solo dissenziente ricorrere in giudizio per tutelare il decoro che ritiene leso. D&#8217;altra parte, se l&#8217;assemblea dice &#8220;no&#8221; e nÃ© il decoro nÃ© gli altri diritti dei condomini vengono messi in pericolo, chi vuole eseguire le opere puÃ² dare il via ai lavori lo stesso, o in alternativa impugnare la delibera davanti al giudice. A suo rischio e pericolo, naturalmente. Quindi la richiesta di assenso diviene un obbligo necessario, ma di tipo squisitamente burocratico.</p>
<p><strong>Chi puÃ² agire e come</strong><br />
L&#8217;azione di tutela del decoro puÃ² essere esercitata dall&#8217;amministratore del condominio, preferibilmente con l&#8217;autorizzazione dell&#8217;assemblea. Ma legittimato ad agire Ã¨ anche ogni singolo condomino, autonomamente.<br />
Secondo la Cassazione (sentenza n. 805/1985) Ã¨ possibile che all&#8217;amministratore si dia l&#8217;incarico non solo di promuovere una causa civile, ma anche di sollecitare interventi presso il Comune o presso il giudice penale, senza che si possa parlare di azione che esorbita dai suoi poteri.</p>
<p><strong>Termini di prescrizione</strong><br />
L&#8217;azione a tutela del decoro, che Ã¨ una manifestazione del diritto di proprietÃ , non ha termini di prescrizione. Tuttavia, se provato, scatta il diritto di usucapione: cioÃ¨ chi ha leso il decoro dopo vent&#8217;anni ha la possibilitÃ  di mantenere la costruzione come l&#8217;ha realizzata (Cassazione, n. 7727/2000).</p>
<p><strong>Chi decide</strong><br />
Le controversie sul decoro non sono da considerare relative &#8220;alle modalitÃ  d&#8217;uso o alla misura dei servizi condominiali&#8221;. PerciÃ² la competenza a decidere non Ã¨ per forza del Giudice di Pace. Lo Ã¨ solo se il valore stimato della causa Ã¨ inferiore a 2.582,28 â‚¬, altrimenti va al Giudice Unico. (Cassazione, n. 10519/1993).<br />
La valutazione Ã¨ rimessa alla corte di merito, mentre la Cassazione non ha la possibilitÃ  di mettere in dubbio la sentenza, se adeguatamente motivata. E&#8217; evidente, quindi, che la valutazione del giudice riguarda apprezzamenti estetici e di valore, ed Ã¨ quindi &#8220;discrezionale&#8221;: in situazioni simili due magistrati diversi possono decidere in modo esattamente opposto.</p>
<p><strong>Concorso con altre norme</strong><br />
Un intervento, soprattutto se innovativo, puÃ² non ledere il decoro di un edificio ma mettere in pericolo altri diritti dei condomini. Un esempio Ã¨ quello di veduta: una tenda puÃ² impedire il diritto a sporgersi dal balcone e guardare a piombo.<br />
Vietate dall&#8217;articolo 1120 del codice civile sono poi le innovazioni che pregiudicano la statica dell&#8217;edificio e quelle che rendano inservibile all&#8217;uso o al godimento di un solo condomino le parti comuni.<br />
Infine, per l&#8217;articolo 1102 del codice, l&#8217;uso singolo delle cose comuni Ã¨ ammesso solo se non si impedisce ad altri di farne &#8220;parimente uso&#8221;. Per esempio non sarÃ  possibile per un solo condomino porre vasi lungo tutto un ballatoio comune, impedendo ad altri di scegliere piante diverse. Tuttavia, la Cassazione ha spiegato che l&#8217;uso consentito non Ã¨ necessariamente identico per ciascun condomino. Nello stesso ballatoio, quindi, se non si altera il decoro architettonico, uno metterÃ  delle piante e un altro un armadietto.</p>
<p><strong>Diritto di antenna</strong><br />
Un caso specifico riguarda il diritto di antenna, garantito dalla Costituzione. L&#8217;articolo 21 tutela infatti la libera manifestazione del pensiero &#8220;con ogni mezzo di diffusione&#8221;, compresa la televisione e le radio ricetrasmittenti degli amatori. Il diritto di antenna prevale su quello al decoro e non puÃ² essere messo in dubbio nemmeno da un regolamento condominiale contrattuale. Resta possibile prevedere in un regolamento, anche solo votato a maggioranza degli intervenuti in assemblea e delle quote, opportune indicazioni su dove le antenne possono essere dislocate e dove no. CosÃ¬ il diritto all&#8217;informazione Ã¨ comunque garantito.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Installazione del condizionatore in condominio: tutte le regole</title>
		<link>http://www.climatizzazionenews.it/2010/05/installazione-del-condizionatore-in-condominio-tutte-le-regole/</link>
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		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guida acquisti]]></category>

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		<description><![CDATA[Â 
Ã‰ opportuno chiedere l&#8217;okay preventivo all&#8217;assemblea anche se non Ã¨ vincolante - Alta tensione sul condizionatore - L&#8217;interessato non puÃ² eseguire opere che danneggino le parti comuni dell&#8217;edificio e le proprietÃ  degli altri
Â 
Estate rovente quella di quest&#8217;anno, tanto da spingere molti italiani all&#8217;acquisto di un impianto di aria condizionata. Naturalmente l&#8217;installazione di una struttura di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Â </p>
<p style="text-align: left;">Ã‰ opportuno chiedere l&#8217;okay preventivo all&#8217;assemblea anche se non Ã¨ vincolante - Alta tensione sul condizionatore - L&#8217;interessato non puÃ² eseguire opere che danneggino le parti comuni dell&#8217;edificio e le proprietÃ  degli altri</p>
<p style="text-align: left;">Â </p>
<p>Estate rovente quella di quest&#8217;anno, tanto da spingere molti italiani all&#8217;acquisto di un impianto di aria condizionata. Naturalmente l&#8217;installazione di una struttura di questo tipo Ã¨ sottoposta a limiti e condizioni, principalmente in materia di sicurezza ed &#8220;estetica&#8221; condominiale.</p>
<p>Il rischio di danno. La disciplina Ã¨ regolata innanzi tutto dall&#8217;articolo 1122 del Codice civile, per il quale ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietÃ , non puÃ² eseguire opere che facciano danno alle parti comuni dell&#8217;edificio e alle proprietÃ  degli altri condomini. In pratica, l&#8217;articolo di legge vieta ogni danno che comporti una diminuzione di valore delle parti comuni o delle singole proprietÃ , in base alla funzione di queste ultime.</p>
<p>In particolare, costituisce danno alle cose comuni anche il pericolo, attuale e non solo ipotetico, connesso al rischioso funzionamento o con alla realizzazione imperfetta di un impianto - come un sistema di aria condizionata - quando l&#8217;installazione e l&#8217;uso dello stesso comporti la possibilitÃ  di danno alle parti o agli impianti centrali (secondo la pronuncia della Cassazione 870 del 25 gennaio 1995).</p>
<p>Vale inoltre la pena di ricordare che le opere relative agli impianti di climatizzazione - ad aria o ad acqua - possono essere di diversa entitÃ  e che gli impianti ad aria sono generalmente costituiti da due corpi: uno da installare all&#8217;interno della proprietÃ  e l&#8217;altro (il motore) all&#8217;esterno. Ed Ã¨ proprio questo motore esterno a creare le occasioni piÃ¹ frequenti di contenzioso (mentre non esistono grosse questioni quando si tratta di piccoli apparecchi trasportabili oppure quando si tratta di apporre dei fori nel vetro delle finestre).</p>
<p>Il &#8220;decoro&#8221; dell&#8217;edificio. Quando vi sia necessitÃ  di installare il motore all&#8217;esterno - particolarmente quando non c&#8217;Ã¨ la possibilitÃ  di alloggiare il motore sulla terrazza ed Ã¨ quindi necessario installarlo sui muri perimetrali - la questione diventa complessa.</p>
<p>Ã‰ vero infatti che, a norma dell&#8217;articolo 1102 del Codice civile, il condomino puÃ² usare delle parti comuni condominiali (naturalmente purchÃ© non impedisca il pari godimento degli altri e faccia l&#8217;opera a sue spese). Ma Ã¨ anche vero che, nell&#8217;uso delle parti comuni, il condomino non deve alterare la sicurezza, la statica e il decoro architettonico dell&#8217;edificio (articolo 1120, secondo comma, del Codice civile).</p>
<p>L&#8217;ok dell&#8217;assemblea. L&#8217;installazione del corpo motore in facciata in genere non crea particolari problemi di statica e sicurezza, ma puÃ² creare questioni in tema di estetica dell&#8217;edificio. Per questo Ã¨ opportuno che l&#8217;interessato all&#8217;installazione dell&#8217;impianto sottoponga preventivamente il progetto all&#8217;amministratore e all&#8217;assemblea condominiale, anche il decoro architettonico non Ã¨ materia di cui l&#8217;assemblea possa disporre a maggioranza. Il diritto alla integritÃ  del decoro appartiene, infatti, a ciascun condomino, prima ancora che alla collettivitÃ  condominiale. Il che sta a significare che le decisioni dell&#8217;assemblea - favorevoli o contrarie all&#8217;installazione del climatizzatore individuale - non possano essere considerate ultimative. Tant&#8217;Ã¨ vero che, in caso di decisione favorevole, il condomino puÃ² comunque rivolgersi all&#8217;autoritÃ  giudiziaria per chiedere il ripristino e l&#8217;eliminazione del corpo esterno ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro la delibera assembleare.</p>
<p>Allo stesso modo, quando la delibera assembleare Ã¨ sfavorevole all&#8217;installazione dell&#8217;impianto, il condomino interessato puÃ² comunque dar corso all&#8217;opera, invocando l&#8217;articolo 1102 del Codice civile. In questo caso, perÃ², i lavori saranno eseguiti a suo rischio e pericolo (si tenga tra l&#8217;altro presente che l&#8217;azione del condomino, a tutela del decoro architettonico, Ã¨ imprescrittibile).</p>
<p>Sempre in tema di autorizzazione, puÃ² accadere che il regolamento di condominio imponga obbligatoriamente al singolo di darne preventivamente notizia all&#8217;amministratore o di conseguire preventivamente il &lt;nulla osta&gt; dell&#8217;assemblea. In questo caso, la violazione della norma regolamentare puÃ² anche comportare la violazione del compossesso sulle parti comuni spettante a tutti i condomini che, da soli o collettivamente, potrebbero esperire azione possessoria per spoglio o per molestia (si veda, in questo senso Tribunale di Milano 20/11/2000).</p>
<p align="center"><strong>Attenzione ai metri</strong></p>
<p align="center"><em>Le regole sulle distanze per installare il condizionatore</em></p>
<p>Altro limite all&#8217;installazione di un impianto di climatizzazione Ã¨ rappresentato dal rispetto delle distanze in verticali o in appiombo, di cui all&#8217;articolo 907 del Codice civile. Secondo questa norma, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui esistono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.</p>
<p>Il contenzioso sul punto Ã¨ tuttavia assai meno consistente e puÃ² riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della distanza di 3 metri in verticale misurati dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore.</p>
<p>A questo proposito si tenga presente che, agli effetti del rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in mattoni e cemento, ma qualsiasi opera di qualsiasi specie che ostacoli l&#8217;esercizio della veduta (si vedano, ad esempio, le sentenze della Cassazione del 17/05/1955, n. 1445 e del 22/11/1955, n. 12907).</p>
<p>Infine, tra le altre cautele che devono essere tenute in considerazione in vista dell&#8217;installazione del climatizzatore, rientrano anche quelle relative alle immissioni di rumore a norma dell&#8217;articolo 844 del Codice civile e quelle relative allo stillicidio della condensa.</p>
<p>Â </p>
<p align="center"><strong><em>Decoro architettonico / Le violazioni</em></strong></p>
<p align="center"><strong>Accertamento difficile</strong></p>
<p align="center"><em>Il criterio estetico va contemperato con l&#8217;utilitÃ </em></p>
<p>Signorile o economico, storico o recente, la nozione di decoro architettonico di un condominio, in vista dell&#8217;installazione di impianto di aria condizionata, rimane tra le questioni piÃ¹ delicate da affrontare.</p>
<p>La Cassazione. In materia, la giurisprudenza ha argomentato che &lt;se Ã¨ vero che il divieto di alterare il decoro architettonico dell&#8217;edificio in condominio posta dall&#8217;articolo 1120, secondo comma, Codice civile, vale anche per i fabbricati che non rivestono particolari pregi artistici, tuttavia ciÃ² non significa che qualsiasi opera, la quale implichi una modificazione del preventivo aspetto esteriore dello stabile, debba considerarsi vietata a priori e in senso assoluto. In realtÃ , poichÃ© il criterio estetico debba essere contemperato con quello utilitario, deve quindi ritenersi lecito un mutamento estetico, che non comporti un pregiudizio economicamente valutabile, Ã¨ pur sempre necessario accertare, caso per caso, se l&#8217;edificio abbia in realtÃ  un&#8217;armonia e unitÃ  di linee e di stile e se la modificazione l&#8217;abbia in effetti compromessa o turbata in maniera appariscente e apprezzabile, in guisa da incidere negativamente sul decoro dell&#8217;edificio stesso e da risolversi in un deprezzamento di esso&gt; (pronuncia della Cassazione 2134 del 26 luglio 1962).</p>
<p>La teoria. Nel caso di un condizionatore d&#8217;aria, puÃ² dunque ipotizzarsi un&#8217;alterazione del decoro architettonico - in genere della facciata - quando il corpo esterno dell&#8217;impianto risulti molto visibile all&#8217;esterno e interrompa le linee architettoniche dell&#8217;edificio. Fermo restando che il decoro, di cui all&#8217;articolo 1120, secondo comma, Codice civile, non ha nulla a che vedere con i vincoli relativi alle bellezze naturali e artistiche dell&#8217;immobile, che rilevano solo nei rapporti tra esecutore delle opere e pubblica amministrazione preposta alla tutela dei vincoli.</p>
<p>Certo Ã¨ che in materia i dubbi restano. Ã‰ vero che, in termini teorici, per decoro deve intendersi l&#8217;estetica data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell&#8217;edificio nonchÃ© all&#8217;edificio stesso, nel suo insieme, una determinata e armonica fisionomia, ma questo non significa necessariamente che si tratti di edificio di particolare pregio artistico (si veda in questo senso Cassazione 10513 del 23 ottobre 1993; Cassazione 10507 7 dicembre 1994; Cassazione 8381 29 luglio 1995; Cassazione 1297 7 febbraio 1998).</p>
<p>L&#8217;accertamento. Ma il difficile arriva quando si passa dalle enunciazioni teoriche all&#8217;accertamento concreto, posto che la violazione del decoro Ã¨ accertata discrezionalmente dal giudice di merito. Tant&#8217;Ã¨ che l&#8217;indagine volta a stabilire se in concreto ricorrano gli estremi di una violazione del decoro architettonico rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito - che ricorrerÃ  all&#8217;ausilio di un perito - e non Ã¨ sindacabile in Cassazione, se adeguatamente motivata (confronta, per tutte, la giÃ  citata Cassazione 1297 del 7 febbraio 1998).</p>
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		<title>Speciale condizionatori a parete. La classifica di Altroconsumo</title>
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		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Climatizzazione commerciale]]></category>

		<category><![CDATA[Guida acquisti]]></category>

		<category><![CDATA[AERMEC EWI091H-CWI091H]]></category>

		<category><![CDATA[classe efficienza energetica A]]></category>

		<category><![CDATA[classifica Altroconsumo]]></category>

		<category><![CDATA[condizionatore a parete]]></category>

		<category><![CDATA[kirigamine]]></category>

		<category><![CDATA[Mitsubishi Electric]]></category>

		<category><![CDATA[Raffreddamento]]></category>

		<category><![CDATA[Riscaldamento]]></category>

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		<description><![CDATA[La rivista Altroconsumo ha eseguito di una serie di testÂ  suÂ una serie di modelli di condizionatori a parete. Gli esiti sono stati raccolti in una speciale classifica che mette in luce costi, consumi e rendimento dei vari apparecchi. La cosa significativa Ã¨ che, con un poâ€™ di oculatezza nella scelta di un nuovo condizionatore,Â si puÃ² [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>La rivista <strong>Altroconsumo</strong> ha eseguito di una serie di testÂ  suÂ una serie di modelli di condizionatori a parete. Gli esiti sono stati raccolti in una speciale classifica che mette in luce costi, consumi e rendimento dei vari apparecchi. La cosa significativa Ã¨ che, con un poâ€™ di oculatezza nella scelta di un nuovo condizionatore,Â si puÃ² ottenere un buon risparmioÂ in bolletta.</h6>
<p><span id="more-954"></span></p>
<p>In tuttoÂ  <strong><a href="http://www.altroconsumo.it/" target="_blank" class="liexternal">Altroconsumo</a></strong>Â  ha testato 12 modelli di condizionatori a parete a pompa di calore, tutti appartenenti alla <strong>classe A,</strong> conÂ potenza di <strong>9mila BTU</strong>, adatta per raffreddare una stanza di 20/25mq soleggiata.</p>
<p>I parametri che sono stati presi in considerazioni in fase di test sono: i valori di <strong>raffreddamento</strong> e <strong>riscaldamento</strong>, vale a dire quanto tempo hanno impiegato i modelli per raffreddare la stanza e con che tipo di consumi energetici;Â il <strong>comfort,</strong> che registrava lâ€™omogeneitÃ  del riscaldamento e raffreddamento della stanza. EÂ ancora, il prezzo sul mercato, la possibilitÃ  di deumidificare o la facilitÃ  d&#8217;impiego.</p>
<p>Gli altri parametri analizzati durante il testÂ  sono stati il <strong>grado di rumorositÃ </strong> degli apparecchi e la loro <strong>versatilitÃ </strong>, vale a dire quali e quanti sono gli strumenti aggiuntivi che hanno in dotazione (ad esempio il <strong>timer</strong> di programmazione differita o <strong>lâ€™intelligent eye</strong> che rileva la presenza di persone nella stanza).</p>
<p>Al di lÃ  delle prestazioni su cui si potevanoÂ immaginare delle differenze, sono stati i dati relativi al consumo energetico che hanno marcato notevolmente la differenza tra i modelli. Essendo tutti di classe superiore A, la categoria che identifica gli apparecchi piÃ¹ efficienti dal punto di vista energeticoÂ  sul mercato, si potevano ipotizzare consumi piÃ¹ o meno analoghi tra i vari modelli. Il test, invece,Â haÂ messo in luce vistose differenze, e di riflesso, differenti costi in bolletta, rivelando in alcuni casi una vera forbice tra alcuni modelli.</p>
<p>Il climatizzatore che ha ottenuto la palma di miglior prodotto per <strong>Altroconsumo</strong> Ã¨ <strong>Kirigamine di Mitsubishi Electric</strong>, che presenta ottime prestazioni e consumi limitati, Ã¨ silenzioso e facile da usare.</p>
<p>Sul podio poi, come Miglior Acquisto,<strong> AERMEC EWI091H-CWI091H</strong> che si qualifica per un prezzo estremamente economico e prestazioni molto buone e bassi consumi.</p>
<p>Di seguito riportiamo la tabella di Altroconsumo:</p>
<p><a href="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/05/altro-consumo-3.jpg" class="liinternal"></a></p>
<p><a href="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/05/tabellaprodotti.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-973" title="Classifica condizionatori a parete Altroconsumo" src="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/05/tabellaprodotti.jpg" alt="Classifica condizionatori a parete Altroconsumo" width="504" height="331" /></a></p>
<p>Legenda Tabella condizionatori stilata da Altroconsumo:</p>
<p>I prodotti contrassegnati con <strong>stellina</strong>, sono i <strong>Migliori del Test</strong>, quelli con il miglior risultato delle prove.</p>
<p>I prodotti contrassegnati con il simbolo <strong>Bersaglio</strong>, sono <strong>Miglior Acquisto</strong>: buona qualitÃ  e miglior rapportoÂ con il prezzo.</p>
<p><a href="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/05/simboli-tabella.jpg" class="liinternal"></a></p>
<p>Â </p>
<p><a href="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/05/altro-consumotabella.jpg" class="liinternal"></a></p>
<p><a href="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/05/altro-consumo-3.jpg" class="liinternal"></a></p>
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		<title>Sherpa il nuovo portatore di calore e refrigerio</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Climatizzazione commerciale]]></category>

		<category><![CDATA[Climatizzazione residenziale]]></category>

		<category><![CDATA[Guida acquisti]]></category>

		<category><![CDATA[coefficienti COP]]></category>

		<category><![CDATA[detrazione 55%]]></category>

		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>

		<category><![CDATA[Olimpia Splendid]]></category>

		<category><![CDATA[pompa di calore aria-acqua]]></category>

		<category><![CDATA[Pulse With Modulation]]></category>

		<category><![CDATA[Sherpa]]></category>

		<category><![CDATA[sistema idronico]]></category>

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Parola dâ€™ordine innovazione tecnologica, come motore propulsore per il futuro. Parte da questo assunto lâ€™ultimo generazione di impianti a pompa di caloreÂ aria-acqua proposta da Olimpia Splendid. Un sherpaÂ in grado di trasferire calore dallâ€™esterno allâ€™interno nella stagione fredda e il caldo dallâ€™interno allâ€™esterno dâ€™estate.
Si chiama Sherpa, proprio come le guide e i portatori in alta quota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><a href="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/04/sherpa.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-949" title="Sherpa, sistema idronico a pompa di calore aria-acqua" src="http://www.climatizzazionenews.it/wp-content/uploads/2010/04/sherpa.jpg" alt="Sherpa, sistema idronico a pompa di calore aria-acqua" width="200" height="118" /></a></h6>
<h6>Parola dâ€™ordine innovazione tecnologica, come motore propulsore per il futuro. Parte da questo assunto lâ€™ultimo generazione di impianti a pompa di caloreÂ aria-acqua proposta da Olimpia Splendid. Un sherpaÂ in grado di trasferire calore dallâ€™esterno allâ€™interno nella stagione fredda e il caldo dallâ€™interno allâ€™esterno dâ€™estate.</h6>
<p>Si chiama <strong>Sherpa</strong>, proprio come le guide e i portatori in alta quota dellâ€™Himalaya, e con costoro ha in comune la capacitÃ  di portare, non persone, ma <strong>calore naturale</strong>. Eâ€™ questo il suggestivo nome dellâ€™ultimaÂ  <strong>pompa di calore aria-acqua</strong>, proposta da <strong>Olimpia Splendid</strong>, un impianto ecologico con consumi ridotti e davvero alte prestazioni. In estrema sintesi, si tratta di una macchina in grado di trasportare <strong>il calore latente dallâ€™esterno</strong> allâ€™interno nella <strong>stagione fredda</strong> e di far <strong>defluire il caldo</strong> dallâ€™interno allâ€™esterno <strong>in estate</strong>.</p>
<p>Grazie ad un <strong>circuito frigorifero</strong> equipaggiato con <strong>tecnologia Inverter DC</strong>, la macchina Ã¨ in grado di assorbire il <strong>calore presente nellâ€™aria</strong>, elevarlo di temperatura e trasportarlo nelle case. Dâ€™inverno, lâ€™impianto produce <strong>caldo domestico</strong> e <strong>acqua sanitaria</strong> senza bruciare alcuna risorsa e senza rilasciare emissioni.Â  In estate invece, invertendo il <strong>ciclo frigorifero</strong>, cattura il calore estivo presente nelle case e lo scarica allâ€™esterno, garantendo il fresco naturale.</p>
<p>Lâ€™impianto si compone di due unitÃ , una unitÃ  <strong>moto condensante esterna</strong> dove Ã¨ compattato il <strong>circuito frigorifero</strong>, che grazie al gas <strong>R410</strong> e al <strong>compressore inverter DC</strong> con controllo elettronico della velocitÃ  <strong>Pulse With Modulation</strong> assicura COP superiori a 4; ed una unitÃ  idronica interna dove ha luogo lo scambio con lâ€™acqua la circuitazione della stessaÂ  nei terminali dâ€™impianto e nellâ€™accumulo sanitario. Lâ€™unitÃ  interna Ã¨ equipaggiata con uno speciale controllo di bordo progettato ad hoc per SHERPA che esalta le prestazioni e gestisce il <strong>clima di casa e lâ€™acqua calda sanitaria</strong> in maniera completa ed efficiente.</p>
<p>Lâ€™installazione dei moduli non presenta particolari difficoltÃ , tantâ€™Ã¨ che si monta come un normale sistema a split dialoganti tra loro mediante un allaccio frigorifero tradizionale. Le sue prestazioni sono davvero interessanti. Eâ€™ in grado di gestire il caldo sino ad una <strong>temperatura esterna di -15Â°C</strong> e produce acqua calda sanitaria tutto lâ€™anno raggiungendo una <strong>temperatura di 55Â°C</strong>. La <strong>climatizzazione ambientale</strong> viene diffusa attraverso normali fan coils e, abbinato a pannelli radianti, Ã¨ in grado di rinfrescarli.</p>
<p>Secondo quanto dichiarato dalla casa produttrice i <strong>coefficienti COP</strong> sono estremamente elevati e variano da<strong> 4,1</strong> a <strong>4,4</strong> lungo lâ€™ ampia gamma che compre le potenze da <strong>8 KW</strong> a <strong>18 KW</strong>. CosÃ¬ Olimpia Splendid garantisce un sistema che sfrutta piÃ¹ del <strong>75% di energia rinnovabile rispetto allâ€™energia assorbita</strong>. Grazie a questi COP cosÃ¬ elevati, le potenze totali assorbite sono minime, rendendo molto flessibile lâ€™installazione in ambiti residenziali oltre che commerciali.</p>
<p>Il prodotto per i suoi elevati standard e lâ€™elevata efficienza delle pompe di calore risulta interessante ai fini della detrazione fiscale del 55% previste in finanziaria per ristrutturazione e adeguamento di immobili in Classe A o B.</p>
<p>La gamma Sherpa dedicata al residenziale e al piccolo commerciale sarÃ  disponibile<br />
SHERPA 8 KW MONOFASE<br />
SHERPA 12 KW MONOFASE<br />
SHERPA 15 KW MONOFASE E TRIFASE<br />
SHERPA 18 KW TRIFASE</p>
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