Lo scorso 1 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Risoluzione (n. 458/E) nella quale ha fornito chiarimenti riguardo le agevolazioni del 55% sulle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. In questi casi, la detrazione fiscale è fruibile solo quando i lavori eseguiti abbiano previsto la sostituzione totale dell’impianto esistente mentre non è fruibile quando si siano eseguiti semplici integrazioni all’impianto.
L’occasione è stata l’istanza di interpello presentata da una società operante nel campo dei sistemi di climatizzazione fissa per applicazioni residenziali, commerciali ed industriali, intenzionata ad effettuare interventi finalizzati al risparmio energetico (climatizzazione invernale su immobili nei quali svolge la propria attività): sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario con una pompa di calore ad alta efficienza e nel mantenimento della caldaia autonoma esistente con sostituzione della vecchia pompa di calore con una nuova pompa calore ad alta efficienza, a titolo di riscaldamento integrativo.
Nel parere l’Agenzia ha fatto riferimento alla norma che introduce l’agevolazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti (legge 296/2006 – articolo 1, commi 344/349 per gli interventi realizzati nel 2007 ed estesa anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 dalla legge 244/2007 – articolo 1, comma 20 e comma 286 – in sostanza le ultime due leggi finanziarie) per poi passare al parere sul quesito posto.
L’Agenzia ha poi esaminato il caso verificando se tali interventi, consistenti in buona sostanza in una integrazione dell’impianto di riscaldamento esistente, possano essere riconducibili tra quelli agevolabili: il comma 347 della legge 296/2006 ha indicato quali interventi agevolabili quelli consistenti nella sostituzione dell’impianto preesistente, mentre il DM 19 febbraio 2007 ha precisato che l’installazione di una pompa di calore ad alta efficienza rientra tra gli interventi agevolabili solo nel caso in cui si sostituisca l’impianto preesistente con un altro dotato delle caratteristiche indicate. Non è, infatti, previsto che la sostituzione dell’impianto preesistente possa essere anche parziale, quando si installano delle pompe di calore ad alta efficienza.
L’Agenzia specifica inoltre che sarà comunque possibile usufruire dell’agevolazione fiscale se, con l’intervento sull’impianto realizzato nell’anno 2008, si possa trarre un risparmio energetico rientrante nei valori definiti dal DM 11 marzo 2008 e che si possa riferire la trasmittanza termica a tutto l’edificio.
È possibile scaricare il testo completo della Risoluzione 458/E del 1/12/08 al seguente indirizzo: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/ade_ris458e_1-12-08.pdf
Fonte: http://www.elettricoplus.it



